Comunicato N. 58 - Decreto Legge "Cura Italia" del 1 7 marzo 2020, n. 18. Estensione dei permessi retribuiti di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n. 10 4/1992

Care amiche, cari amici,
finalmente un po’ di chiarezza! Anche se, perfetto stile italico, le
interpretazioni vanno ben al di là della legge che tuttavia per essere
applicata ha bisogno degli interpreti. Sì, proprio come se si trattasse di
una lingua straniera.

      Nel famoso Decreto “cura Italia”, ora in discussione al Senato, di
particolare rilievo a tale riguardo è l’articolo 24 che stabilisce
l’ampliamento del numero dei giorni di permesso retribuito previsti
dall’art. 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992, incrementandolo di
ulteriori 12 giornate complessive, per i mesi di marzo e aprile 2020. La
norma recita testualmente: “Il numero di giorni di permesso retribuito
coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992 n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 12
giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020”.
Conseguentemente, i soggetti aventi diritto ai permessi in questione
potranno fruire, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla Legge n.
104/1992 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), di ulteriori 12
giorni da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi.
      È bene chiarire, dopo la confusione di notizie circolate in questi
giorni, che l’estensione a ulteriori 12 giorni interessa tutti i dipendenti
titolari dei benefici previsti dalla Legge n. 104/1992 sia in qualità di
persone con disabilità con connotazione di gravità, che impegnati
nell’assistenza di familiari con disabilità grave. In sintesi, ne possono
usufruire:
1.      i genitori di figli con disabilità grave non ricoverati a tempo
pieno;
2.      il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado di persona
con disabilità grave (ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il
coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano
compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti di
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti), non ricoverati a tempo
pieno;
3.      i lavoratori con disabilità grave.
Lo chiariscono in particolare il Ministero del Lavoro con circolare n. 3 del
24 marzo, e l’INPS con circolare n. 45 del 25 marzo 2020. In allegato, i
relativi testi.
Per rispondere ai numerosi quesiti che ci giungono dal territorio, riteniamo
opportuno esemplificare alcune circostanze, per chiarire meglio la portata
della norma e assicurare una corretta applicazione della stessa in tutti gli
uffici, pubblici e privati:
•       se si ha diritto a 6 giorni di permesso al mese per due familiari,
ora si avrà diritto, in virtù del citato decreto, a 36 giorni di permesso
retribuito (6 giorni a marzo + 6 giorni aprile + 24 giorni da poter
utilizzare fra marzo e aprile);
•       il lavoratore con disabilità del settore privato, ovvero chi presta
assistenza a familiare disabile grave (in entrambi i casi, c’è già il
provvedimento autorizzativo dell’INPS all’uso della Legge n. 104/92) non
dovrà presentare una nuova domanda telematica sul portale dell’Istituto
previdenziale. L’interessato potrà, infatti, già fruire delle suddette
ulteriori giornate, dandone comunicazione al proprio datore di lavoro, che
regolarizzerà la posizione assicurativa e previdenziale con l’INPS
attraverso il flusso UniEmens.
Lo stesso vale per i lavoratori dipendenti pubblici con disabilità grave,
ovvero impegnati nell’assistenza a familiare disabile grave), che si
dovranno interfacciare direttamente con la propria Amministrazione pubblica,
secondo le consuete modalità. Sul punto, dà garanzie la circolare del
Ministero del Lavoro, n. 3/2020, allegata;
•       la domanda di permessi ex Legge n. 104/92 sarà, invece, necessaria
in assenza di un provvedimento di autorizzazione da parte dell’INPS all’uso
di tali permessi, in corso di validità (riguarda esclusivamente coloro che
non hanno mai fatto domanda dei permessi Legge n. 104/92). Pertanto, la
fruizione delle ulteriori 12 giornate di permesso potrà essere richiesta al
datore di lavoro (pubblico o privato) solo successivamente alla data della
domanda amministrativa di concessione della Legge n. 104/92;
•       le 12 giornate di Legge 104/92 sono frazionabili anche in ore;
•       in caso di rapporto di lavoro part-time, va distinta la modalità
verticale, da quella orizzontale. Per il part-time verticale, i 12 giorni
verranno riparametrati (Orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal
lavoratore part time/orario medio settimanale teoricamente eseguibile a
tempo pieno) X 12). Per il part-time orizzontale, non andrà effettuato alcun
riproporzionamento;
•       in favore dei genitori di figli con disabilità grave, nel periodo di
sospensione dei servizi educativi e scolastici, è possibile cumulare il
congedo parentale per emergenza COVID-19 retribuito al 50 per cento (artt.
23 e 25 del Decreto Legge n. 18/2020; vedi anche il Comunicato UICI n. 57
del 25 marzo 2020), o in alternativa il bonus per servizi di baby-sitting,
con i giorni di permesso retribuito per Legge n. 104/92 così come estesi dal
Decreto “Cura Italia” (6 + 12 per marzo e aprile) e con il congedo
straordinario biennale di cui all’art. 42, comma 5, del Decreto legislativo
151/2001.

In alternativa all’estensione dei permessi Legge n. 104/92, c’è la
possibilità, per i dipendenti privati e pubblici in stato di disabilità
grave, di assentarsi dal lavoro fino al 30 aprile 2020. In tal caso, si avrà
totale equiparazione di tale assenza al ricovero ospedaliero (assenza per
malattia, non calcolata ai fini del superamento del periodo di comporto).
Per le modalità di accesso a tale beneficio, la cui definizione è rimessa
all’art. 26, comma 2, del citato Decreto n. 18/2020, in attesa che l’INPS
dirami una apposita Circolare e/o Messaggio, ci si può rivolgere al medico
curante, per assumere le necessarie informazioni (qualora il medico curante
sollevasse delle perplessità, potrete chiarirgli l’adempimento richiesto
suggerendo di fare applicazione del certificato di malattia Codice V07, già
in uso presso altri suoi colleghi).

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